Regolamento
Regolamento Fondo di Garanzia SECURE TRAVEL SRL
ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 49 del Codice del Turismo
A – DEFINIZIONI
1. Beneficiario delle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia Secure Travel– i soggetti beneficiari delle prestazioni del Fondo sono esclusivamente i turisti che acquistano pacchetti turistici presso tour operator e/o agenzie di viaggi, aderenti al Fondo stesso, che si trovano in stato di insolvenza o fallimento.
2. Certificato di Garanzia – certificato unico rilasciato in maniera esclusivamente digitale dal Fondo e comprovante la reale ed effettiva garanzia delle obbligazioni assunte all’ADV/TO, esclusivamente nei casi previsti dal presente Regolamento, in favore dei viaggiatori per un periodo predeterminato. L’emissione del documento avviene telematicamente nel momento di adesione al Fondo di Garanzia e gli estremi (n. di certificato), congiuntamente ad altri elementi identificativi, devono essere riportati nel form di contratto viaggio, proposto e fatto siglare ai viaggiatori, per opportuna conoscenza e tutela degli stessi.
3. Comitato tecnico di Vigilanza – organo del Fondo composto da esponenti interni cui è affidato il compito di controllare la corretta gestione e liquidazione dei danni subiti dai turisti al verificarsi degli eventi previsti dalla legge al fine di garantire l’osservanza di una piena tutela dei consumatori.
4. Conto nominale – versamento al Fondo che confluisce in una sezione separata, non solidale con gli altri aderenti, destinata prioritariamente alla copertura in caso di fallimento o stato d’insolvenza della singola impresa turistica titolare del conto o al ristoro della stessa, su richiesta e in caso di cessazione dell’adesione alla garanzia del fondo, dopo un periodo minimo di permanenza ininterrotta di almeno 5 anni.
5. Contratto di turismo organizzato – contratto avente ad oggetto l’acquisto del pacchetto turistico.
6. Consulente Tecnico – consulente esterno nominato dal Fondo o dal Gestore del Fondo che abbia competenza specifica in ambito turistico, finanziario, legale, assicurativo.
7. Data dell’Evento – Data/giorno in cui si concretizzano gli elementi qualificanti riferibili alla manifestazione di uno stato d’insolvenza da parte di un ADV/TO aderente al Fondo.
Nel caso di:
- Un viaggiatore impossibilitato a godere del pacchetto turistico a Lui riferibile in un giorno antecedente alla partenza prevista dal contratto, la data dell’evento coincide con il giorno a partire dal quale si sono manifestatamente concretizzati gli elementi qualificanti della possibile insolvenza così come definita alla successiva lettera FF) (“Stato d’insolvenza”);
- Un viaggiatore impossibilitato a godere pienamente del pacchetto turistico a Lui riferibile durante lo svolgimento del viaggio, la data dell’evento coincide con il giorno di effettivo rientro previsto dal pacchetto turistico.
8. Decreto – Decreto legislativo 23 maggio 1979, n. 79 recante il “Codice di Turismo” e s.m.i.;
9. Deposito cauzionale – patrimonio del Fondo costituito dalle somme versate da parte dei soggetti aderenti che viene imputato a quota mutualistica e a conto nominale.
10. Direttore Tecnico – figura professionale avente i requisiti previsti dall’ art. 20 del Decreto deputato alla conduzione aziendale dell’agenzia di viaggi ed allo svolgimento di mansioni di natura tecnico-specialistica, concernenti la produzione, l’organizzazione o l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.
11. Durata del Contratto –periodo di tempo minimo di adesione al Fondo, stabilito in 3 anni con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di richiesta di adesione al Fondo pervenuta in corso di anno, tale frazione di anno non concorre al raggiungimento della durata minima triennale di adesione.
12. Fallimento – procedura concorsuale liquidatoria che coinvolge l’imprenditore commerciale, il suo patrimonio ed i propri beni nei casi di insolvenza; per accertare tale evento, occorre fare riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento.
13. Fatturato “Pacchetti turistici”– per fatturato “Pacchetti turistici” si intende l’importo complessivo derivante da:
- Ammontare totale del fatturato conseguito nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici;
- Ammontare totale del fatturato derivante dalla vendita di pacchetti turistici intermediati con tour operator.
14. Fondo – Fondo di garanzia istituito da Secure Travel S.r.l. per le finalità previste dall’art.47 comma 3 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62nell’interesse degli operatori del settore dell’intermediazione e/o dell’organizzazione di viaggi associati a Confesercenti, nonché delle imprese operanti nel settore turistico a beneficiare delle coperture fornite dal Fondo stesso.
15. Franchisor – impresa operante nel settore del turismo tramite un circuito di ADV con le quali abbia instaurato un rapporto regolato da un contratto di franchising;
16. Gestore del Fondo –Secure Travel o soggetto a cui Secure Travel, in qualità di promotore e responsabile del Fondo affida tutte o parte delle attività di gestione del Fondo.
17. Gruppo – Numero indefinito di ADV e/o TO che per interessi, ubicazione, tipologia etc. si riconoscono appartenenti ad un nucleo anche senza personalità giuridica.
18r. Imprese del Turismo – Agenzie di Viaggio (ADV), Tour Operator (TO), Gruppo, Network, Franchisor e altri soggetti giuridici NCA detenenti regolare autorizzazione allo svolgimento delle attività caratteristiche di intermediazione ed organizzazione di pacchetti turistici.
19. Incapienza -Il Fondo risulta incapiente qualora l’ammontare del patrimonio solidale tra tutti gli aderenti al Fondo, che costituisce la garanzia rispetto alle finalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento, sia di valore inferiore alla somma delle richieste di indennizzo pervenute dai viaggiatori aventi diritto.
20. Incentive – i viaggi incentive sono organizzati dalle aziende, nell’ambito di un accordo generale con l’organizzatore o l’intermediario, allo scopo di incentivare e stimolare i dipendenti e/o collaboratori, nonché a riconoscere agli stessi i meriti per i risultati ottenuti e per gli obiettivi conseguiti grazie alla loro attività. Rientrano in tale categoria i soggiorni pianificati per meeting, congressi, convention o special events quali “kick-off” aziendali per progetti in team o i c.d. “team building indoor and outdoor”. Trattasi di una tipologia di viaggio in cui – in linea tendenziale – prevale la finalità imprenditoriale rispetto a quella ricreativa. Per tale tipologia di pacchetti, il Fondo non interverrà esclusivamente nei casi previsti dalla Disciplina in materia. Ai fini della determinazione delle somme che l’ADV o il TO dovrà corrispondere per l’adesione al Fondo, limitatamente a tale tipologia di pacchetti turistici, verrà preso in considerazione il 50% del fatturato relativo alla vendita dei pacchetti “Incentive”.
21. Intermediario (ADV/TO) -impresa turistica autorizzata alla commercializzazione organizzazione e/o intermediazione di Pacchetti turistici così come definiti alla successiva lettera y);
22. Network -Impresa operante nel settore del turismo tramite un circuito di ADV e/o TO con cui abbia instaurato un rapporto di convenzione.
23. Operatori Turistici – ADV, TO e altri soggetti giuridici n.c.a. detenenti regolare autorizzazione allo svolgimento delle attività caratteristiche di intermediazione ed organizzazione di pacchetti turistici.
24. Organizzatore (ADV/TO) – impresa turistica autorizzata all’organizzazione diretta e commercializzazione di pacchetti turistici così come definiti dalla successiva lettera Y)
25. Pacchetto turistico -Il pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due dei servizi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico.
26. Partner – Società terza a cui il Fondo affida in outsourcing una o più attività gestionali.
aa. Patrimonio del Fondo – rappresenta l’insieme di tutti i mezzi finanziari destinati e vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo ed è costituito dalle somme versate a titolo di deposito cauzionale.
27. Periodo di efficacia della copertura – è il periodo ricompreso tra la data in cui si perfeziona l’adesione al Fondo (pagamento del contributo ed emissione del certificato digitale) ed il 31 dicembre di ogni anno. Il Fondo di Garanzia Secure Travel interverrà esclusivamente per pacchetti turistici perfezionati dall’impresa turistica aderente esclusivamente nel suddetto periodo e non in momenti antecedenti o successivi;
28. Quota di adesione -somma da versare annualmente al Fondo per la copertura dei costi relativi alla completa gestione del Fondo.
29. Quota mutualistica – versamento periodico, annuale o per frazione di anno, commisurato al fatturato relativo all’anno precedente o al numero di viaggiatori, che confluisce in una sezione comune del Fondo, solidale tra tutti gli aderenti, destinata alle finalità prescritte dalla legge;
30. Regolamento – costituisce il presente documento e prevede la disciplina dettagliata del Fondo al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza nei confronti dei soggetti aderenti e dei viaggiatori
31. Rientro immediato – rientro immediato del viaggiatore dalla destinazione all’estero o nazionale nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
32. Stato di Insolvenza – normalmente definita come incapacità dell’imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, lo stato d’insolvenza si distingue dalla situazione di crisi temporanea dell’Operatore turistico o di difficoltà provvisorie idonei a dimostrare l’impotenza funzionale dell’imprenditore di svolgere normalmente l’attività di impresa e quindi andrà analizzata la consistenza patrimoniale attuale ma anche a quella prospettica, nonché ulteriori condotte oggettive. Le manifestazioni esterne dell’insolvenza sono numerose e, in mancanza di una tipizzazione normativa, occorre individuare i comportamenti che possono essere utilizzati come indici di insolvenza; a tal riguardo, si possono indicare – a titolo esemplificativo – le seguenti specifiche categorie: chiusura immotivata e prolungata dei locali ove viene esercitata l’attività turistica e contestuale irreperibilità dell’imprenditore; fuga o latitanza dell’imprenditore. Si precisa che il Fondo sarà tenuto ad intervenire solamente nelle ipotesi in cui ricorrano i requisiti su esposti e quindi all’accertamento della singola fattispecie, dello stato di insolvenza inteso come situazione di crisi irreversibile per il soggetto interessato.
Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza Secure Travel prevede che:
- Per i Soggetti giuridici aderenti al Fondo che soddisfano le condizioni previste dal Regio decreto del 16/03/1942 n. 267 riportante la Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, (dell’amministrazione controllata) e della liquidazione coatta amministrativa così come modificato da discipline successive, l’unico Organismo avente legittimità ad attestarne l’effettivo stato d’insolvenza sia il Tribunale competente mediante pronuncia di “Sentenza dichiarativa di fallimento”;
- Per i Soggetti giuridici che non soddisfano le condizioni di cui al periodo precedente, Secure Travel si riserva di stabilire, volta per volta, se sussistano o meno le condizioni e gli indici descritti nel presente paragrafo.
33. Titolare del pacchetto turistico – Soggetto, persona fisica, che ha acquistato il pacchetto turistico senza la finalità della successiva rivendita previa sottoscrizione del contratto di turismo organizzato.
34. TURISMO SCOLASTICO – pacchetto turistico avente ad oggetto viaggi di istruzione organizzati da istituti scolastici. Rientrano in tale categoria i viaggi che coinvolgono allievi e studenti iscritti presso gli anzidetti istituti e che sono composti dagli elementi di cui all’art. 34 del Codice di Turismo. Il corrispettivo per il pagamento di tale tipologia di viaggio viene di norma erogato dagli Istituti Scolastici previa corresponsione di un acconto prima della partenza e di un saldo al termine del viaggio. In fase di richiesta di ammissione alla garanzia, dalla documentazione istruttoria presentata dalle agenzie di viaggio che erogano tale tipologia di servizio turistico deve emergere in maniera espressa il fatturato corrispondente alla vendita di pacchetti relativi a Turismo Scolastico. Ai fini della determinazione delle somme che il soggetto interessato dovrà corrispondere per l’adesione al Fondo verrà preso in considerazione il fatturato relativo alla vendita dei “pacchetti scolastici” nella misura del 50%.
35. Viaggiatore– persona fisica che acquista un pacchetto di viaggio nell’esercizio di un’attività relativa alla propria sfera personale per finalità di svago o ricreative ovvero che fruisce di un pacchetto di viaggio, acquistato direttamente o per Suo conto da un Soggetto giuridico diverso a Lui afferente, esclusivamente in assenza di un Accordo Generale, per l’esercizio di attività diverse dallo svago o ricreative. Sono di conseguenza esclusi dalla nozione di viaggiatore sopra indicata i soggetti che usufruiscono di un pacchetto turistico, nell’ambito di un Accordo Generale, per scopi imprenditoriali, aziendali e/o professionali o comunque diversi da finalità di svago o ricreative . Nell’ipotesi di cui al periodo precedente il Fondo non interviene per garantire le risorse economiche di cui al presente Regolamento.
B – IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO DI GARANZIA
1. Ambito di applicazione, tipologia e denominazione del Fondo
1.1. Il presente Regolamento è destinato a disciplinare il Fondo di garanzia di cui alla Direttiva 90/314 CE del 13 giugno 1990, all’art.47 comma 3 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D.
Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 ed all’art. 9 della legge 115/2015, denominato “Fondo di Garanzia di Secure Travel (il “Fondo”), istituito dalla Società Secure Travel S.r.l.
2. Finalità del Fondo
2.1. La finalità del Fondo è quella di garantire ai viaggiatori le disponibilità economiche necessarie per ottenere il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato laddove si verifichi una delle condizioni di cui al successivo punto 2.3.
2.2. Il Deposito Cauzionale sarà alimentato mediante versamenti di somme di denaro effettuati dai soggetti aderenti al Fondo che saranno vincolati – in maniera irrevocabile – al perseguimento dello scopo mutualistico previsto dalla legge.
2.3. Le condizioni al verificarsi delle quali la garanzia opera sono esclusivamente il fallimento o l’insolvenza dell’agenzia di viaggio ovvero del tour operator che hanno intermediato o organizzato il pacchetto turistico.
2.4. Al verificarsi di tali condizioni il Fondo interverrà – in favore degli aventi diritto – come copertura rispetto alle finalità di cui al precedente punto 2.1.
3. Soggetti aderenti
3.1 Le garanzie di cui al presente Regolamento sono prestate nell’interesse delle agenzie di viaggi e/o tour operator aderenti al Fondo, singolarmente o tramite network o società franchisor o gruppi e altri soggetti giuridici n.c.a. detenenti regolare autorizzazione allo svolgimento delle attività caratteristiche di intermediazione ed organizzazione di pacchetti turistici nel loro insieme denominate in seguito “Operatori turistici”.
3.2 Secure Travel S.r.l., previo specifico accordo, può prestare le garanzie di cui al presente Regolamento anche nell’interesse di altre Imprese del Turismo a seguito di domande di adesione al Fondo valutate dalla stessa Secure Travel e da questa espressamente autorizzate ad usufruire delle coperture fornite dallo stesso.
3.3 Secure Travel S.r.l., previo specifico accordo, può prestare le garanzie di cui al presente Regolamento anche nell’interesse di Enti associativi, non organizzati in forma di impresa in possesso di regolare licenza e riconoscimento da parte dell’Autorità competente che svolgono attività abituale di organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici, a seguito di domande di adesione valutate dal fondo stesso e da questa espressamente autorizzate ad usufruire delle coperture fornite dal Fondo.
4. Rischi coperti dalla garanzia del Fondo
4.1 L’erogazione da parte del Fondo delle somme dovute a titolo risarcitorio o per il rientro immediato, avverrà, come stabilito per legge e dall’art. 2 del presente Regolamento, esclusivamente a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti del fallimento e/o dell’insolvenza degli operatori turistici come definiti nel presente Regolamento.
5. La partecipazione al Fondo – modalità di adesione e di cessazione
5.1 L’ammissione alla garanzia prestata dal Fondo è consentita a tutte le Imprese del Turismo in regola con iscrizione camerali, bilanci depositati assicurazione RC e DURC in regola, nonché ai soggetti di cui all’artt. 3.2 e 3.3 del Regolamento che ne abbiano fatto richiesta nelle modalità previste
5.2 I soggetti in possesso dei requisiti per essere ammessi alla garanzia del Fondo dovranno registrarsi sul portale istituzionale www.secure-travel.it, compilare il form di richiesta, stampare il modulo, firmarlo e caricarlo sul portale oppure inviato via mail a adesioni@secure-travel.it congiuntamente alla documentazione istruttoria.
5.3 Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta ammissione alla garanzia, i soggetti interessati dichiarano di accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5.4 La richiesta di adesione al Fondo e la documentazione istruttoria verranno valutate da Secure Travel S.r.l. direttamente o tramite società terze appositamente incaricate. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Impresa del Turismo richiedente dovrà provvedere al pagamento di quanto indicato nel modulo di adesione secondo le modalità ivi indicate. L’iscrizione al Fondo sarà ratificata solamente a seguito dell’avvenuta contabilizzazione dei pagamenti dovuti e della sottoscrizione del contratto per adesione. In caso di esito negativo dell’istruttoria, la richiesta viene archiviata senza seguito previa comunicazione all’Operatore Turistico interessato.
5.5 In particolare, con l’ammissione alla garanzia, i soggetti ammessi prestano il consenso a pubblicare i propri riferimenti (denominazione, titolare, direttore, telefono, fax, emali e sito web) sul sito istituzionale di Secure Travel ; la cessazione della permanenza (per recesso o per esclusione) comporterà l’immediata cancellazione dei soggetti e dei relativi dati identificativi dal suddetto portale.
5.6 A seguito dell’ammissione alla garanzia, gli organi di gestione del Fondo provvederanno ad emettere appositi certificati attestanti la garanzia, contenenti i dati dell’Operatore Turistico, la durata e la scadenza della garanzia, i cui riferimenti verranno riportati nei contratti di turismo stipulati con i viaggiatori.
5.7 L’ammissione alla garanzia può cessare:
a) in caso di recesso esercitato dai soggetti aderenti mediante semplice comunicazione scritta – via pec, o tramite lettera raccomandata a/r – da inviare con preavviso di 90 giorni prima della scadenza del periodo, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di modifica del presente Regolamento nelle modalità di cui al successivo punto 27.
b) in caso di esclusione del soggetto ammesso che può avvenire per:
- inadempimento di tale soggetto all’obbligo di versamento della quota di adesione, e/o dei contributi destinati al deposito cauzionale, nonché per reiterato ritardo del pagamento o per ritardo oltre i 60 giorni dalla data di scadenza comunicata dal Fondo;
- perdita dei requisiti previsti dall’art. 3.1 del presente Regolamento;
- il venir meno del rapporto di fiducia o qualora in qualsiasi modo l’aderente arrechi pregiudizio al Fondo direttamente o indirettamente con comportamenti lesivi degli interessi dei soci, della società e degli altri aderenti, anche in caso di cambiamento della compagine sociale ovvero con condotte non ritenute in linea con i principi di correttezza trasparenza e lealtà cui si ispira il Fondo e, in ogni caso, ad insindacabile giudizio dell’organo amministrativo del Fondo.
- esito negativo dell’istruttoria attivata in corso di contratto o a seguito del cambiamento della compagine sociale dell’impresa già ammessa.
- perdita dei requisiti minimi previsti per l’adesione e/o a seguito di protesti, pregiudizievoli di conservatoria, procedure concorsuali a carico dell’impresa aderente e/o dei soci e/o amministratori e/o del direttore tecnico.
5.8 Al momento della cessazione della ammissione alla garanzia, per recesso o per esclusione, Secure Travel provvederà a comunicare con la massima tempestività tale cessazione alle Autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l’osservanza degli obblighi di legge gravanti sugli operatori turistici.
5.9 Secure Travel può attribuire ai soggetti ammessi la facoltà di utilizzare, durante il periodo di ammissione alla garanzia, adesivi e/o vetrofanie riportanti i segni distintivi del Fondo (marchio, logo, etc.) attestanti la qualità di soggetto aderente allo stesso e la conseguente copertura fornita da Secure Travel per le finalità di cui all’art.47 comma 3 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62. Resta inteso che tale facoltà decade con effetto immediato appena cessa – per qualunque delle cause previste al precedente punto 5.7 – l’ammissione alla garanzia. In ogni caso, l’indicazione nei contratti di viaggio, cataloghi, siti web o altra forma di comunicazione non veritiera dell’ammissione alla garanzia e/o l’utilizzo
improprio e/o abusivo dei predetti adesivi e/o vetrofanie ovvero la loro esposizione con informazioni inesatte o non veritiere rappresentano una condotta antigiuridica e, come tale, perseguibile ai sensi di legge.
6. Limiti ed esclusione dell’intervento del Fondo
6.1 Il Fondo non interviene e non garantisce copertura nelle seguenti ipotesi:
– quando l’istanza di rimborso è riconducibile a finalità diverse da quelle di cui all’art. 2 del presente Regolamento o concerne contratti diversi da quelli aventi ad oggetto pacchetti turistici;
– quando l’istanza di rimborso riguarda eventi riconducibili a responsabilità civile dell’Operatore Turistico, eventualmente coperti da polizza assicurativa stipulata dall’Operatore Turistico o è riferibile ai seguenti articoli del Decreto: 44 (Responsabilità per danni alla persona), 45 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona), 47 (Danno da vacanza rovinata) ovvero nell’ipotesi in cui i danni oggetto della richiesta di risarcimento siano comunque coperti nell’ambito della polizza assicurativa di cui all’art. 19 del Decreto anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati in base a sentenza passata in giudicato e siano, nelle more, divenuti insolventi o falliti;
– quando le cause o le situazioni che hanno portato allo stato di insolvenza sono maturate prima dell’adesione al fondo stesso o che le stesse condizioni siano state tenute nascoste al fondo;
– se la vicenda attiene ad inadempimenti contrattuali dell’organizzatore o dell’intermediario
(es. qualità scadente dei servizi turistici; sistemazione in strutture differenti rispetto a quelle concordate);
– se non ricorre il nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato e/o parziale godimento del pacchetto turistico;
– se il contraente non ha dato immediato avviso al Fondo dei mutamenti delle sue condizioni economico/patrimoniali/finanziarie che possano aggravare il rischio di intervento del fondo stesso, laddove tale mutamenti siano idonei a rappresentare uno stato economico dell’impresa che, se conosciuto dal Fondo al momento della valutazione di una richiesta di ammissione, non avrebbe dato luogo all’accoglimento della richiesta medesima;
– qualora i dati forniti in fase di richiesta e le scritture contabili presentate non siano corrette o qualora sussista a proprio carico, a carico di eventuali soci e/o esponenti procedure concorsuali, protesti e pregiudizievoli di conservatoria, pignoramenti mobiliari ed immobiliari e nessuna altra procedura esecutiva non comunicata preventivamente al Fondo
6.2 Secure Travel si riserva, inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni ed a suo insindacabile giudizio, di valutare, nel momento della manifestazione di un eventuale stato d’insolvenza, i comportamenti assunti dall’imprenditore aventi possibili profili di dolo, premeditazione e frode nella gestione dell’attività e di adire di conseguenza all’Autorità giudiziaria competente, in sede civile e penale, per l’effettivo accertamento e riconduzione degli obblighi scaturenti nei confronti dei viaggiatori danneggiati dall’evento.
6.3 Il viaggiatore danneggiato può esercitare il suo diritto solo nell’ambito di un contratto di turismo organizzato, riportante il titolare, la data di inizio e di conclusione del viaggio, la destinazione ed il costo, relativo ad un pacchetto turistico sottoscritto dall’Operatore Turistico coperto da apposito certificato di garanzia digitale rilasciato dal Fondo.
6.4 Il viaggiatore danneggiato può esercitare il suo diritto solo in presenza di un contratto di pacchetto turistico scritto, valido ed efficace, ritualmente perfezionato in tutti gli elementi essenziali e regolarmente sottoscritto da tutte le parti contraenti (il titolare del pacchetto, la data di inizio e di conclusione del viaggio, la destinazione ed il prezzo del pacchetto pagato con modalità tracciabili) restando inteso che non verranno ammesse al rimborso spese non documentate ancorché quietanzate dall’operatore turistico insolvente o fallito.
6.5 Al fine di usufruire delle garanzie di cui al presente Regolamento, il viaggiatore avente diritto deve presentare relativa istanza e la relativa documentazione necessaria entro il termine di trenta giorni dalla data dell’Evento, così come definita nel presente Regolamento, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora il viaggiatore dimostri di non aver potuto rispettare il suddetto termini per cause a Lui non imputabili.
6.6 L’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al precedente punto senza che sia stata presentata la documentazione dal viaggiatore, determinerà la definitiva perdita di ogni suo diritto in ordine alle garanzie oggetto del presente Regolamento.
6.7 I danni risarcibili sono esclusivamente quelli occorsi nel periodo intercorrente tra la data di effetto e di scadenza del certificato di garanzia da parte delle ADV/TO aderenti al Fondo.
6.8 Il Fondo, preso atto del Provvedimento IVASS n. 28617 del 17/12/2019 in ordine alla interpretazione delle disposizioni del Codice del Turismo relative all’effettivo ammontare del massimale ed escludendo, in ossequio al considerando n. 40 della direttiva (UE) 2015/2302, il rischio remoto di insolvenza simultanea di vari organizzatori principali, destina un importo complessivo, per ogni Operatore Turistico aderente che sia incorso nell’insolvenza o fallimento, pari a 2/10 dell’ammontare complessivo del Fatturato Pacchetti Turistici, ivi inclusi il fatturato relativo al Turismo Scolastico ed il fatturato relativo ai Viaggi Incentive / Scolastici calcolati secondo quanto previsto rispettivamente alla lett. 20) ed 34) delle Definizioni, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio della medesima impresa come risultante dai documenti contabili o da apposita dichiarazione del professionista abilitato, con il limite massimo per assicurato di € 150.000,00 (centocinquantamila/00)
6.9 Nel caso in cui l’importo massimale determinato non risulti sufficiente al soddisfacimento integrale, nella singola contingenza, delle richieste pervenute nelle modalità prescritte, Secure Travel procederà ad una ridefinizione degli importi rimborsabili ai singoli viaggiatori con un criterio “pro quota”.
C – GLI APPORTI AL FONDO
7. Patrimonio del Fondo
7.1 Il patrimonio del Fondo è destinato in maniera esclusiva ed irrevocabile alle finalità istituzionali di cui all’art.47 comma 3 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 meglio individuate all’art. 2 del presente Regolamento e non potranno in alcun modo essere utilizzate per operazioni che perseguano obiettivi diversi da quelli prescritti dalla legge.
7.2 Con l’espressione Patrimonio si designa la totalità dei mezzi finanziari destinati e vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali, anche se di proprietà di soggetti diversi da Secure Travel S.r.l.
7.3 In particolare, tale patrimonio è costituito da:
– somme di proprietà di Secure Travel Srl destinate al funzionamento del Fondo;
– depositi cauzionali, di proprietà dei soggetti aderenti destinati e vincolati al perseguimento delle predette finalità istituzionali.
7.4 Le somme versate a titolo di deposito cauzionale, pur essendo di proprietà dei soggetti aderenti al Fondo, sono amministrate da Secure Travel per il perseguimento delle finalità suddette.
7.5 Con cadenza annuale la società Secure Travel Srl, determinerà l’esatta misura e le modalità di versamento dei suddetti importi mediante delibera dell’organo amministrativo.
7.6 Tra le somme destinate a costituire il Patrimonio del Fondo figurano anche:
– i proventi della gestione del Fondo derivanti da investimenti e/o da interessi;
– i contributi da enti pubblici e/o privati;
– il recupero somme a seguito dell’esercizio dell’azione di rivalsa;
– i proventi da azione di surroga;
– gli smottamenti positivi da fondo di riserva;
– i crediti corrispondenti agli indennizzi pagati a seguito di insolvenza/fallimento;
– accantonamento per indennizzi ammessi al pagamento non ancora liquidati.
8. La quota annuale di adesione al Fondo e le spese per la istruttoria annuale
8.1 I soggetti interessati ad usufruire della garanzia fornita dal Fondo dovranno versare, annualmente, una somma determinata dalla società Secure Travel S.r.l; l’importo di tale contributo potrà essere rideterminato (anche in diminuzione) di anno in anno sulla base delle domande di adesione presentate
8.2 Con il versamento di tale somma si perfeziona la partecipazione dei predetti soggetti al Fondo disciplinato dal presente Regolamento.
8.3 Unitamente alla quota di adesione, i soggetti interessati ad aderire al Fondo dovranno versare annualmente un contributo per la copertura delle attività di istruttoria, vale a dire per l’attività di verifica della sussistenza – in capo alle imprese turistiche richiedenti – dei requisiti di ammissibilità al Fondo.
8.4 L’esatto ammontare di tali somme e le modalità di corresponsione sono indicate nel modulo di adesione.
8.5 Le somme di cui al presente articolo si intendono dovute per l’intero anno sebbene il pagamento delle stesse possa essere calcolato da Secure Travel ed effettuato dai soggetti aderenti, limitatamente all’anno in corso, per il periodo di tempo che intercorre tra il giorno dell’adesione ed il 31 dicembre di ogni anno e, per le somme residue, secondo le misure ed i tempi stabiliti dalla stessa Secure Travel ovvero dal Gestore del Fondo.
9. Il deposito cauzionale
9.1 I soggetti aderenti contribuiscono al finanziamento del Fondo mediante l’apporto di somme (contributo di garanzia) che viene imputato in particolare:
a) quota mutualistica, versamento periodico, annuale o per frazione di anno, commisurato al fatturato o al numero di viaggiatori, relativo ai certificati di garanzia emessi, che confluisce in una sezione comune del Fondo, solidale tra tutti gli aderenti, destinata alle finalità prescritte dalla legge;
b) quota conto nominale, versamento al Fondo che confluisce in una sezione separata, non solidale con gli altri aderenti, destinata prioritariamente alla copertura in caso di fallimento o stato d’insolvenza della singola impresa turistica titolare del conto o al ristoro della stessa, su richiesta e in caso di cessazione, dopo un periodo minimo di permanenza ininterrotta di almeno 5 anni.
9.2 Sono previste modalità differenziate di calcolo del contributo di garanzia:
importo a passeggero, in percentuale sul valore del pacchetto o in percentuale sul volume complessivo dei pacchetti venduti nell’anno precedente, salvo conguaglio.
9.3 Il calcolo del contributo di garanzia avviene sulla base di una serie di parametri direttamente riferibili ai singoli Operatori Turistici.
9.4 I contributi di garanzia sono gestiti da Secure Travel S.r.l. in qualità di un contratto di mandato con rappresentanza volto al perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo.
10. Titolarità dei contributi di garanzia
10.1 Tutti i versamenti effettuati dai soggetti aderenti a titolo di contributo di garanzia confluiscono nel patrimonio del Fondo per il perseguimento delle finalità previste dalla legge.
10.2 In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, l’impresa turistica, esclusa dalla garanzia del Fondo, perde il diritto di proprietà della quota del patrimonio del Fondo la quale viene automaticamente ridistribuita proporzionalmente alle somme versate da tutte le imprese aderenti;
11. Spese del Fondo e fatturazione
11.1 Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
– spese relative alla gestione ed al funzionamento, compresi – a titolo esemplificativo – le somme dovute al Gestore, nonché i compensi e le spese in genere per attività di consulenza ed assistenza di professionisti;
– spese inerenti alla gestione dei risarcimenti a seguito di insolvenza/fallimento
– spese relative all’attività di revisione e rendicontazione;
– risarcimenti pagati a seguito di insolvenza/fallimento;
– eventuali oneri fiscali di competenza del Fondo.
11.2 La determinazione delle spese dovute per la gestione del Fondo avverrà con cadenza periodica e l’esatta quantificazione dipenderà dalle adesioni degli Operatori Turistici interessati a beneficiare della copertura fornita da Secure Travel.
11.3 La fatturazione avverrà periodicamente sulla base della rendicontazione effettuata dal Gestore ed i pagamenti dovuti sulla base di tale rendicontazione potranno essere effettuati mediante compensazione con le somme versate a titolo di deposito cauzionale.
11.4 Gli importi calcolati a titolo di spese di gestione delle “pratiche derivanti da un sinistro” saranno addebitati sul Patrimonio del Fondo.
12. Gli effetti della liquidazione degli eventi sul patrimonio del Fondo
12.1 Al momento dell’accertamento dell’evento dell’insolvenza o fallimento dell’Operatore Turistico, il Fondo andrà a prelevare dal proprio patrimonio dapprima le somme presenti sul conto nominale (ove previsto) dell’impresa che ha generato l’evento e, laddove tali somme risultassero insufficienti per organizzare il rientro immediato o per risarcire il viaggiatore danneggiato, la somma residua sarà ricavata dalla quota mutualistica; in tal caso le quote mutualistiche di tutti gli aderenti si ridurranno proporzionalmente secondo un criterio mutualistico.
13. Eventuale restituzione agli Associati delle somme versate sul conto nominale
13.1 Tutti i versamenti al Fondo sono destinati, in maniera irrevocabile, all’alimentazione del Fondo e potranno essere restituiti solamente alle condizioni di seguito indicate limitatamente al conto nominale di diretto riferimento dell’Operatore Turistico.
13.2 L’Operatore Turistico che intenda porre termine all’adesione al Fondo previo esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 5, qualora siano trascorsi 5 anni di adesione continuativa,
potranno chiedere la restituzione dell’importo eventualmente versato sul conto nominale senza corresponsione degli interessi maturati e al netto delle spese di gestione sostenute da Secure Travel.
D- MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
14. Oggetto della garanzia
14.1 Il Fondo garantisce, nel caso di fallimento o insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, la disponibilità economica per consentire al viaggiatore danneggiato da tali eventi il rientro immediato o il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
14.2 Sono altresì ammesse al rimborso le maggiori spese eventualmente sostenute dal viaggiatore in attesa del rientro immediato entro i limiti previsti, nella singola contingenza, dal Fondo di Secure Travel.
14.3 Il Fondo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di intervenire a titolo di rimborso surrogatorio nell’esclusivo interesse del viaggiatore, laddove ne ravvisi l’opportunità e qualora lo Stesso ne manifesti la volontà, di consentire a quest’ultimo di usufruire del pacchetto turistico acquistato ancorché il viaggio non sia iniziato.
14.4 Nei casi, di cui al punto precedente, il viaggiatore deve comunque ed obbligatoriamente presentare l’istanza al Fondo, completa della documentazione richiesta, secondo i tempi e le modalità previste dal presente Regolamento.
15. Soggetti beneficiari della copertura del Fondo
15.1 I soggetti beneficiari delle prestazioni del Fondo sono esclusivamente i viaggiatori che acquistano pacchetti turistici presso i suddetti operatori rispetto ai quali si verificano le condizioni di cui al precedente art. 2 e che possano dimostrare traccia dei pagamenti effettuati tramite sistemi interbancari/carte di credito.
15.2 Si precisa che il viaggiatore tutelato dal presente Fondo di Garanzia è la persona fisica che acquista un pacchetto di viaggio nell’esercizio di un’attività relativa alla propria sfera personale per finalità di svago o ricreative ovvero che fruisce di un pacchetto di viaggio, acquistato direttamente o per Suo conto da un Soggetto giuridico diverso a Lui afferente, esclusivamente in assenza di un Accordo Generale, per l’esercizio di attività diverse dallo svago o ricreative.
15.3 Sono di conseguenza esclusi dalla nozione di viaggiatore sopra indicata i soggetti che usufruiscono di un pacchetto turistico, nell’ambito di un Accordo Generale, per scopi imprenditoriali, aziendali e/o professionali o comunque diversi da finalità di svago o ricreative; in tale ipotesi il Fondo non interviene per garantire le risorse economiche di cui al presente Regolamento.
16. Decorrenza e durata della ammissione alla garanzia
16.1 L’adesione al Fondo da parte delle Imprese del Turismo ha durata minima triennale (3 anni) e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla scadenza, l’adesione al Fondo si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tre anni salvo disdetta nelle modalità previste dal presente Regolamento.
16.2 La richiesta di adesione al Fondo può essere presentata e accolta anche in corso di anno, fermo restando che la frazione di anno decorrente dalla data di ammissione alla garanzia al 31 dicembre successivo non concorre al raggiungimento della durata minima triennale di cui al precedente periodo. In tale ipotesi il pagamento per la frazione di anno dovrà essere effettuato in ragione di un rateo del pagamento annuale proporzionale alla durata della frazione medesima con un minimo di 6 mesi esclusivamente per la parte relative agli importi variabili. In tale ipotesi i pagamenti potranno essere effettuati pro-quota in relazione a periodi inferiori all’anno e a decorrere dal momento in cui è stata perfezionata l’adesione, restando salva la facoltà per il Fondo di determinare particolari modalità di calcolo del rateo, che potrà essere anche azzerato, in prossimità della chiusura di anno. L’ammissione alla garanzia da parte degli Operatori Turistici ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di valuta del pagamento delle somme di cui ai precedenti artt. 8 e 9 e dettagliatamente quantificate nei moduli di adesione ovvero dalle ore 24:00 del giorno di conferma della adesione rilasciata dal Fondo se la data di valuta del pagamento delle anzidette somme è precedente.
16.3 La garanzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. all’art. 47 comma 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 copre gli eventi derivanti da pacchetti turistici intermediati e/o organizzati esclusivamente nel “Periodo di efficacia della copertura” così come definito al presente Regolamento, fermo restando il corretto ed integrale versamento dei contributi dovuti;
17. Operatività dei certificati di garanzia
17.1 La garanzia prestata in favore dei viaggiatori che abbiano acquistato un pacchetto turistico dagli Operatori Turistici aderenti al Fondo ha la decorrenza e la scadenza indicate nel Certificato di Garanzia;
17.2 Il certificato di garanzia è emesso da Secure Travel esclusivamente in modalità digitale;
17.3 L’impresa turistica aderente al Fondo può esporre al pubblico il Certificato di garanzia digitale ed è obbligata, in modo vincolante, ad indicarne gli estremi, comprensivi dei dati riferiti al Fondo di Secure Travel, sul contratto di viaggio sottoscritto dal viaggiatore.
18. Richiesta di intervento del Fondo
18.1 Le richieste di intervento potranno essere inviate al Fondo a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o pec tramite l’Istanza di Rimborso allegando la documentazione ivi prevista entro 30giorni successivi alla data dell’evento
19. Istruttoria della richiesta di intervento
19.1 Entro 30 giorni dalla ricezione dell’Istanza di Rimborso, subordinata al perfezionamento da parte del richiedente della documentazione istruttoria comprovante, tra l’altro, l’acquisto del pacchetto turistico e la mancata o parziale sua fruizione, il Fondo, al termine di una prima analisi istruttoria, accertata la ricorrenza dei presupposti del fallimento o dell’insolvenza dell’Operatore Turistico, comunica al richiedente l’ammissibilità alla procedura di rimborso e trasferisce la richiesta all’Ufficio Liquidazioni del Fondo.
19.2 L’Ufficio Liquidazioni, direttamente o tramite partner, esamina la documentazione pervenuta, chiede eventuale documentazione integrativa e, entro 90 giorni dalla presa in carico dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa, comunica al richiedente l’offerta liquidativa. Entro 30giorni dall’accettazione da parte del richiedente l’Ufficio Liquidazioni provvede ad erogare le somme dovute per i danni subiti tramite bonifico bancario.
19.3 A tal fine, il Gestore ovvero società dalla stessa incaricate provvederà ad istruire il sinistro denunciato svolgendo gli accertamenti ed indagini che ritiene necessarie o comunque opportune, anche chiedendo al richiedente chiarimenti e/o la produzione di ulteriore documentazione.
19.4 Il procedimento istruttorio si conclude con la delibera di ammissione o diniego del ristoro dei danni.
20. Copertura “secondo rischio” nella situazione di insufficienza del Fondo
20.1 Il Fondo opera per le finalità e alle condizioni di cui all’art.2 del presente Regolamento nei limiti del patrimonio di garanzia del Fondo stesso.
20.2 Nell’ipotesi di insufficienza del Fondo, per garantire ai viaggiatori la copertura di cui all’art.47 comma 3 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, l’organo amministrativo potrà provvederà se ne ritenesse la necessità di fornire le risorse economiche necessarie alla parziale ricostituzione del patrimonio del Fondo mediante una copertura fideiussoria che opererà quindi a “secondo rischio”.
20.3 Il Fondo, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di concedere il ricorso a tali Garanzie Integrative agli Operatori Turistici che ne facciano espressa richiesta entro il limite del contributo mutualistico da esse dovuto.
20.4 La fidejussione di cui alle Garanzie Integrative dovrà coprire l’intero periodo di ammissione alla garanzia del Fondo alle condizioni stabilite dal Fondo medesimo.
E- ORGANI DEL FONDO
21. Il Gestore del Fondo
21.1 La gestione di tutte le attività del Fondo, o di parte di esse, può essere affidata ad un Gestore mediante specifico contratto di mandato con rappresentanza.
21.2 Il Gestore svolgerà l’attività di gestione del Fondo nell’interesse comune dei soggetti aderenti al Fondo e nel rispetto delle prescrizioni poste dalla legge, dalle relative disposizioni attuative nonché dal presente Regolamento.
21.3 Il Gestore del Fondo può avvalersi, per l’esercizio delle sue funzioni, della collaborazione di consulenti esterni o di società terze. In ogni caso la nomina di uno o più consulenti non può comportare alcuna limitazione di responsabilità per il Gestore in ordine alle attività che potranno essere attribuite.
21.4 Nell’interesse degli aderenti, il Gestore esercita i diritti inerenti alle attività nelle quali è investito il patrimonio del Fondo (il “Patrimonio”), salvo diversa disposizione di legge.
22. Obblighi del Gestore
22.1 Sono compiti affidati al Gestore:
a) attività di istruttoria in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso al Fondo e per la permanenza dei soggetti Richiedenti costantemente durante tutto il periodo di adesione;
b) gestione amministrativa del Fondo che ricomprende a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:
– convocazione delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocazione dell’assemblea straordinaria qualora dalla stessa ritenuto necessario oppure nel caso in cui venga richiesto dai soci;
– predisposizione dei regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
– nomina dei consulenti tecnici con competenza specifica in ambito turistico, finanziario, legale, assicurativo che affiancheranno il Gestore nell’espletamento delle attività di cui al presente accordo;
– determinazione dei criteri di finanziamento del Fondo di Garanzia, degli importi e delle direttive per la gestione;
– redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
– stipula di convenzioni e accordi con primarie imprese assicuratrici specializzate nel ramo assistenza che provvedano tempestivamente in loco, presso la destinazione del pacchetto turistico, alle operazioni di rientro immediato, se del caso, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
– stipula di accordi con vettori aerei per fissare le condizioni di acquisto di mezzi adeguati per il rientro immediato da destinazioni turistiche;
– attività di monitoraggio degli eventi risarcibili
– valutazione circa la capienza patrimoniale e finanziaria del Fondo;
– adozione di misure per minimizzare l’incidenza del danno, anche attraverso l’individuazione e stipula di accordi a condizioni vantaggiose con compagnie di trasporto dotate dei mezzi necessari per garantire il rientro immediato del viaggiatore.
c) attività di tesoreria, che ricomprende a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:
– la riscossione e la gestione di tutte le entrate (quota associativa, contributo di garanzia, quota di conto nominale, proventi della gestione, contributi da enti pubblici e/o privati, etc.);
– il pagamento di tutte le spese (spese di gestione e di funzionamento del Fondo, compensi e spese per attività di consulenza ed assistenza di Professionisti, etc.);
– l’espletamento dei servizi previsti dalla normativa vigente nonché dal Regolamento;
– la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della Secure Travel;
– la liquidazione delle somme a titolo di indennizzo sulla base delle istanze di rimborso per le quali sussistono i requisiti previsti dal Regolamento;
– la gestione dei rapporti con le banche esterne per la richiesta e l’erogazione di finanziamenti, affidamenti, anticipazioni bancarie, ecc. curando l’esecuzione di ogni servizio bancario alle migliori condizioni consentite;
– fornire previsioni economico-finanziarie attendibili;
– gestione dei rapporti con la società di revisione
d) attività di rendicontazione che consiste nella predisposizione di report periodici contenti le notizie e le informazioni utili affinché Secure Travel sia nella condizione di verificare l’andamento della gestione del Fondo (entrate, uscite, liquidazioni dei sinistri, soggetti uscenti o esclusi, etc.); nell’ambito dell’attività di rendicontazione, il Gestore svolgerà altresì una serie di attività ad essa connesse e conseguenti tra cui:
– liquidazione pro quota (per i singoli soggetti aderenti) degli oneri di gestione del Fondo;
– fatturazione degli oneri di Gestione (in nome e per conto di Secure Travel);
– compensazione tra gli oneri di gestione e il deposito cauzionale (nell’ambito della liquidazione dei compensi spettanti a Secure Travel)
– comunicazione ai singoli Operatori Turistici della posizione individuale rispetto alla quota di partecipazione al Fondo.
e) supporto amministrativo in favore di Secure Travel nei rapporti con i Soggetti aderenti al Fondo che ricomprende a titolo esemplificativo e non esaustivo l’assistenza nell’attività di fatturazione che l’anzidetta società farà periodicamente agli Operatori Turistici per il pagamento della quota annuale e delle spese di gestione;
f) attività di rimborso del costo del pacchetto turistico acquistato;
g) assunzione degli obblighi degli Operatori Turistici, in qualità di coobbligato in solido, in favore di Secure Travel srl in relazione alla garanzia contro il rischio di insolvenza e fallimento di cui all’art.47 comma 3 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.
h) sottoscrizione di una polizza fideiussoria in favore del Fondo a garanzia del rispetto delle obbligazioni assunte di cui alla precedente lett. g)
Il Gestore, risponderà quindi in via sussidiaria rispetto a Secure Travel e quindi solamente a seguito della preventiva escussione del patrimonio del Fondo e nei limiti delle somme residuali
h) tutte le ulteriori attività connesse e conseguenti finalizzate ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’intervento del Fondo.
22.2 Il Gestore, nello svolgimento delle funzioni attribuite, cura che tutte le attività vengano eseguite con la massima speditezza del procedimento.
22.3 Resta salva la facoltà del Fondo di svolgere direttamente i compiti di cui dall’art. 21.1 all’art. 22.3 o di affidarli tutti o parzialmente a società terza.
23. Comitato tecnico di Vigilanza
23.1 Il Comitato tecnico di Vigilanza è composto da esponenti scelti fra i soci della società
23.2 Il Comitato tecnico di Vigilanza ha il compito di controllare la corretta gestione e liquidazione dei danni subiti dai viaggiatori al verificarsi degli eventi previsti dalla legge al fine di garantire l’osservanza di una piena tutela dei consumatori
24. Il controllo contabile della gestione
24.1 La funzione di controllo contabile della gestione del Fondo spetta ad un Professionista o ad una Società di Revisione appositamente designata da Secure Travel S.r.l. (Revisore) che predisporrà una relazione annuale circa il rendiconto di esercizio del Gestore.
24.2 Il revisore ha facoltà di accedere a documenti contabili, chiedere al Gestore qualunque altra notizia ritenuta utile nonché a partecipare alle riunioni del Gestore medesimo.
24.3 Il revisore esercita altresì ogni altro compito e prerogativa ad essi spettanti secondo la vigente normativa.
F- DISPOSIZIONI FINALI
25. Comunicazioni ed informativa ai partecipanti
25.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, ove non diversamente disposto, verranno trasmesse agli aderenti al Fondo tramite il portale istituzionale del Fondo www.secure-travel.it e/o a mezzo posta ordinaria, elettronica, pec e/o al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
26. Modifiche del Regolamento
26.1 Qualsiasi modifica al presente regolamento sarà deliberata da Secure Travel Srl e comunicata tempestivamente agli aderenti del Fondo secondo le modalità di cui all’art. 25 ovvero mediante pubblicazione di apposito avviso e relativa versione aggiornata del presente Regolamento all’interno dell’Area riservata ad ogni singola impresa aderente all’interno del portale istituzionale del Fondo www.secure-travel.it
26.2 Le modifiche saranno vincolanti per i singoli aderenti dal momento di pubblicazione di quest’ultime o della ricezione della suddetta comunicazione
26.3 Le singole imprese aderenti avranno la facoltà, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione o della ricezione della comunicazione di modifiche, esercitare il diritto di recesso, di cui al punto 5.7, maturando automaticamente il diritto alla restituzione del rateo dei contributi variabili versati al Fondo relativi al periodo residuale dell’anno nel quale non godranno delle coperture prestate da Secure Travel.
27. Devoluzione della quota mutualistica
27.1 Eventuali residui attivi del Fondo saranno ripartiti, al momento della cessazione del Fondo stesso fra i soci.
27.2 In ogni caso tutte le deliberazioni inerenti alla devoluzione dei residui attivi devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
28. Pubblicità del Fondo di Garanzia
28.1 Il Fondo pubblicizzerà l’elenco degli Operatori Turistici aderenti, le attività e gli scopi del Fondo, con qualunque mezzo ritenuto idoneo, sia per fornire la corretta informazione ai viaggiatori sia ai fini del soddisfacimento della pubblicità legale e della pubblicità notizia.
28.2 Gli Operatori Turistici aderenti sono tenuti, al momento della sottoscrizione, ad informare la propria clientela con riguardo alla partecipazione al Fondo e sulle finalità e sulle condizioni degli interventi in modo chiaro e comprensibile;
28.3 Le informazioni di cui al punto precedente possono, altresì, essere veicolate attraverso mezzi idonei quali i portali web dell’ADV/TO o cataloghi turistici;
28.4 Non è ammesso, in maniera perentoria, diffondere i contatti e le informazioni relative al sistema di intervento del Fondo di Garanzia Secure Travel con modalità differenti rispetto alle procedure soprariportate (ad es. affissioni pubbliche e/o sulle vetrine dei locali dell’attività, interviste e/o dichiarazioni pubbliche, etc.) al fine di evitare, nella singola contingenza, un’indebita alienazione delle responsabilità ascrivibili esclusivamente all’Operatore Turistico potenzialmente insolvente;
28.5 Nel caso di mancata osservazione delle regole soprariportate, Secure Travel si riserva di non garantire e sospendere l’intero iter di cui al punto 6 del presente Regolamento al fine di accertare, nelle Sedi giudiziarie opportune, le responsabilità di natura civile e penale ascrivibili all’Operatore Turistico.
28.6 In caso di recesso o esclusione dal Fondo, l’Operatore Turistico interessato dovrà tempestivamente informare i viaggiatori e non utilizzare in alcun modo il certificato di garanzia,
loghi e/o indicazioni relative al Fondo su contratti di viaggio, sito web dell’impresa, cataloghi e/o qualsiasi altra forma di diffusione al pubblico.
29. Norma di rinvio
29.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni